Siete allenatori o istruttori di calcio? Ecco allora i vostri doveri "deontologici"

28.07.2016 11:06 di  Antonello Menconi   vedi letture
Siete allenatori o istruttori di calcio? Ecco allora i vostri doveri "deontologici"

Ecco la nota di Pierluigi Vossi, presidente unbro dell'Aiac (ASsociazione italiana allenatori calcio). "Siamo quasi all'inizio dell nuova stagione calcistica 2016/2017 e pertanto volevo ricordare a tutti gli Istruttori e Allenatori di Calcio umbri alcuni dei principali doveri "deontoligici" a cui ogni Tecnico si deve uniformare: doveri il cui mancato rispetto comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.
Art. 41 regolamento settore tecnico
Preclusioni e sanzioni
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, volgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse..(..omissis)..
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi. (omissi)...3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica. (omissis)
Art. 36 regolmento settore tecnico
1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica di versa da quella derivante da lle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico.
2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all'Albo di Allenatore o
di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di
tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica di versa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici lo richiedano.
5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di
aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17".